Art. 3.
(Ammissione al beneficio).

      1. I proprietari aventi diritto, ai sensi degli articoli 1 e 2, ad essere ammessi al beneficio di cui al citato articolo 1 devono presentare apposita istanza al comando provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio. Quest'ultimo, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa, valutato l'effettivo possesso dei requisiti previsti, comunica al richiedente per iscritto l'avvenuta ammissione al beneficio o il diniego motivato.
      2. In caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine previsto dal comma 1, si applica la disciplina del silenzio-assenso.
      3. Avverso il provvedimento di diniego da parte dell'amministrazione di cui al comma 1, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro un mese dalla data di comunicazione del diniego.